Quella dello psicologo è una professione sanitaria normata per legge(1): lo Stato stabilisce, a tutela dei cittadini, cosa è pertinenza dell’agire professionale psicologico e l’iter formativo per svolgere la professione.
Per poter esercitare non è sufficiente la laurea specialistica quinquennale in psicologia, ma occorre avere svolto un tirocinio formativo annuale e superato l’esame di abilitazione all’esercizio della professione, che consente l’iscrizione all’Albo degli Psicologi.
La qualifica di Psicoterapeuta, inoltre, può essere conseguita solo a seguito di un ulteriore percorso di formazione specialistica, della durata come minimo quadriennale, presso una Scuola di Specializzazione regolarmente riconosciuta dal MIUR (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca).
L’appartenenza ad un Ordine Professionale e la relativa iscrizione all’albo vincola lo psicologo a precisi doveri deontologici (Codice Deontologico degli Psicologi) a garanzia di un corretto esercizio professionale e, soprattutto, a tutela del diritto dell’utenza di ricevere una prestazione sanitaria adeguata.
Prima di rivolgersi a un professionista è possibile verificare la sua iscrizione all’albo professionale di appartenenza cercando il suo nominativo sul sito dell’Ordine Nazionale degli Psicologi Italiani.
NOTE
– Legge 56/89: Istituzione della Professione di Psicologo;
– DPR 328/2001: Disciplina Albo e Esame di Stato;
– Legge 170/2003: Abilitazione all’esercizio di attività professionali.